Articolo 29 ter del codice ambientale

Art. 29-ter. Domanda di autorizzazione integrata ambientale

1. Ai fini dell'esercizio delle nuove installazioni di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti delle installazioni esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29-sexies. Fatto salvo quanto disposto al comma 4 e ferme restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda deve contenere le seguenti informazioni:
a) descrizione dell'installazione e delle sue attivita', specificandone tipo e portata;
b) descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle sostanze e dell'energia usate o prodotte dall'installazione;
c) descrizione delle fonti di emissione dell'installazione;
d) descrizione dello stato del sito di ubicazione dell'installazione;
e) descrizione del tipo e dell'entita' delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale nonche' un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
f) descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui si prevede l'uso per prevenire le emissioni dall'installazione oppure, qualora cio' non fosse possibile, per ridurle;
g) descrizione delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti dall'installazione;
h) descrizione delle misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente nonche' le attivita' di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l'intervento dell'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3;
i) descrizione delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal gestore in forma sommaria;
l) descrizione delle altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'articolo 6, comma 16;
m) se l'attivita' comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilita' di contaminazione del suolo e delle acque sotterrane nel sito dell'installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la quale l'istanza costituisce richiesta di validazione. L'autorita' competente esamina la relazione disponendo nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti.
2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere anche una ((sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) a m) del comma 1))e l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprieta' intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni contenute nell'articolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il richiedente fornisce all'autorita' competente anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell'accessibilita' al pubblico.
3. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente rilevante connessi a determinate attivita' industriali, o secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 e successive modifiche, nonche' altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o piu' requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, tali dati possono essere utilizzati ai fini della presentazione della domanda e possono essere inclusi nella domanda o essere ad essa allegati.
4. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'autorita' competente verifica la completezza della stessa e della documentazione allegata. Qualora queste risultino incomplete, l'autorita' competente ovvero, nel caso di impianti di competenza statale, la Commissione di cui all'art. 8-bis potra' chiedere apposite integrazioni, indicando un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine indicato il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende ritirata. E' fatta salva la facolta' per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessita' della documentazione da presentare.
------------AGGIORNAMENTO (40)
Il D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che nel presente decreto, ovunque ricorrano, le parole "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio", sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare", le parole: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare", le parole "Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale", e la parola "APAT" e' sostituita dalla seguente:
"ISPRA".
Entrata in vigore il 27 novembre 2017

Sentenze122


  • 1. TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-05-14, n. 202401790
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • annullamento di concessione edilizia·
    • art. 53 della l.r. 71/78·
    • autorizzazione integrata ambientale (AIA)·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • fascia di inedificabilità assoluta·
    • inammissibilità del ricorso·
    • interesse ad agire·
    • potere di autotutela·
    • ripristino della legalità violata·
    • trattamento rifiuti

  • 2. TAR Milano, sez. IV, sentenza 2024-07-15, n. 202402178
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • autorizzazione integrata ambientale (AIA)·
    • autorizzazione unica·
    • biometano·
    • contributo di costruzione·
    • eccesso di potere·
    • esame congiunto delle censure·
    • esenzione per opere di interesse generale·
    • esonero dal contributo di costruzione·
    • fonti rinnovabili di energia·
    • impianti di trattamento rifiuti·
    • oneri di urbanizzazione·
    • Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR)·
    • strumenti urbanistici·
    • trattamento rifiuti·
    • violazione art. 12 D.lgs. 387/2003·
    • violazione art. 17 DPR 380/2001

  • 3. TAR Trieste, sez. I, sentenza 2023-07-20, n. 202300256
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • Autorizzazione integrata ambientale (AIA)·
    • Compatibilità idraulica·
    • Contratto preliminare vendita cosa altrui·
    • Criteri localizzativi impianti rifiuti·
    • Difetto di motivazione·
    • Errori materiali decreto amministrativo·
    • Impianto di recupero rifiuti legno·
    • Legittimazione attiva·
    • Parere sindaco materia sanitaria·
    • Valutazione impatto ambientale

  • 4. TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-01-16, n. 202300107
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • annullamento di provvedimenti amministrativi·
    • art. 1, 3, 2-nonies l.- n. 241 del 1990·
    • art. 29-ter e 29-octies d.lgs. n. 152 del 2006·
    • art. 35 c.p.a.·
    • carenza di interesse·
    • compensazione delle spese·
    • eccesso di potere·
    • improcedibilità del ricorso·
    • istanza cautelare·
    • violazione di legge
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi