Articolo 1781 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1781. Computo dell'anzianita' di grado1.L'anzianita' di grado e' quella risultante dal decreto di nomina o di promozione, secondo quanto disposto dall'articolo 856.2.Per i militari transitati di ruolo, l'anzianita' di grado e' computata, agli effetti della determinazione dello stipendio, dalla data di nomina o di promozione al grado stesso nel ruolo di provenienza, con le deduzioni di cui all'articolo 858.3.Per i sottufficiali e i graduati in servizio permanente, l'anzianita' di grado e' computata secondo le disposizioni che regolano l'anzianita' stessa ai fini dell'avanzamento.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010
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