Articolo 879 del codice dell'ordinamento militare

Art. 879. Posizione di stato nel congedo1.Il militare in congedo puo' trovarsi:
a)temporaneamente richiamato o trattenuto in servizio; b)sospeso dalle funzioni del grado. 2.L'ufficiale, per giustificati motivi dell'amministrazione, puo' essere trattenuto in servizio oltre la data di decorrenza del provvedimento di cessazione dal servizio permanente. Se il trattenimento in servizio dura piu' di quindici giorni e' necessaria la preventiva autorizzazione del ((Ministero)) della difesa; in ogni caso il trattenimento in servizio non puo' eccedere la durata di giorni sessanta.
Entrata in vigore il 27 giugno 2012
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi