Articolo 2149 del codice dell'ordinamento militare
Art. 2149.Disposizioni in materia di disciplina militare per il personale del Corpo della Guardia di finanza1.Per il personale del Corpo della Guardia di finanza le sospensioni dall'impiego di cui alla sezione IV del capo III del titolo V del libro IV del presente codice sono adottate:
a)dal Ministro dell'economia e delle finanze nei confronti ((dei generali di corpo d'armata e dei generali di divisione)); b)dal Comandante generale nei confronti del restante personale. 2.La potesta' sanzionatoria di stato per il personale del Corpo della Guardia di finanza compete:
a)al Ministro dell'economia e delle finanze nei confronti ((dei generali di corpo d'armata e dei generali di divisione)); b)al Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza nei confronti del restante personale. 3.La decisione di sottoporre un ufficiale del Corpo della Guardia di finanza ad inchiesta formale spetta alle seguenti autorita':
a)al Ministro dell'economia e delle finanze se si tratti di ((generali di corpo d'armata e generali di divisione)); b)al Comandante generale per i restanti ufficiali. 4.Per i militari del Corpo della Guardia di finanza diversi da quelli di cui al comma 3, la decisione spetta ai Comandanti regionali ed equiparati da cui i militari dipendono per ragioni di impiego; qualora manchi tale dipendenza l'inchiesta formale e' disposta dal Comandante regionale nella cui giurisdizione il militare risiede. Il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza puo' in ogni caso ordinare direttamente un'inchiesta formale nei confronti del personale di cui al presente comma. 5.In caso di corresponsabilita' tra:
a)ufficiali e altri militari del Corpo della Guardia di finanza per fatti che configurano un illecito disciplinare, il procedimento disciplinare e' unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico degli ufficiali. Fino a quando non sia convocata la Commissione di disciplina l'autorita' competente ai sensi del comma 3 puo' ordinare, per ragioni di convenienza, la separazione dei procedimenti; b)militari del Corpo della Guardia di finanza non appartenenti alla categoria ufficiali e dipendenti per l'impiego da Comandanti regionali o equiparati diversi o residenti in giurisdizioni diverse, l'inchiesta e' disposta dal Comandante regionale o equiparato competente a provvedere per il militare piu' elevato in grado o piu' anziano. 6.Le autorita' che hanno disposto l'inchiesta formale, in base alle risultanze della stessa:
a)qualora ritengano che al militare debba o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari indicate nell'articolo 1357, comma 1, lettere a) e b), ne fanno proposta alle autorita' indicate al comma 2; b)qualora ritengano che al militare possano essere inflitte le sanzioni disciplinari indicate all'articolo 1357, comma 1, letterec)e d), ne ordinano il deferimento ad una Commissione di disciplina. 7.Le facolta' previste dall'articolo 1389, per il personale del Corpo della Guardia di finanza, si intendono riferite al Ministro dell'economia e delle finanze o al Comandante generale. 8.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 866, per il personale del Corpo della Guardia di finanza la perdita del grado e' disposta, previo giudizio disciplinare, in caso di condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non colposo che comporti la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici oppure una delle pene accessorie di cui all'articolo 19, primo comma, numeri 2) e 6), del codice penale. ((8-bis.Rientrano tra gli accertamenti preliminari di cui all'articolo 1392, comma 2, anche i pareri gerarchici dei livelli superiori a quello che ha rilevato la mancanza. 8-ter.Per i militari del Corpo della guardia di finanza il procedimento disciplinare di stato e' disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ferme restando le disposizioni contenute nel presente Codice.))
a)dal Ministro dell'economia e delle finanze nei confronti ((dei generali di corpo d'armata e dei generali di divisione)); b)dal Comandante generale nei confronti del restante personale. 2.La potesta' sanzionatoria di stato per il personale del Corpo della Guardia di finanza compete:
a)al Ministro dell'economia e delle finanze nei confronti ((dei generali di corpo d'armata e dei generali di divisione)); b)al Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza nei confronti del restante personale. 3.La decisione di sottoporre un ufficiale del Corpo della Guardia di finanza ad inchiesta formale spetta alle seguenti autorita':
a)al Ministro dell'economia e delle finanze se si tratti di ((generali di corpo d'armata e generali di divisione)); b)al Comandante generale per i restanti ufficiali. 4.Per i militari del Corpo della Guardia di finanza diversi da quelli di cui al comma 3, la decisione spetta ai Comandanti regionali ed equiparati da cui i militari dipendono per ragioni di impiego; qualora manchi tale dipendenza l'inchiesta formale e' disposta dal Comandante regionale nella cui giurisdizione il militare risiede. Il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza puo' in ogni caso ordinare direttamente un'inchiesta formale nei confronti del personale di cui al presente comma. 5.In caso di corresponsabilita' tra:
a)ufficiali e altri militari del Corpo della Guardia di finanza per fatti che configurano un illecito disciplinare, il procedimento disciplinare e' unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico degli ufficiali. Fino a quando non sia convocata la Commissione di disciplina l'autorita' competente ai sensi del comma 3 puo' ordinare, per ragioni di convenienza, la separazione dei procedimenti; b)militari del Corpo della Guardia di finanza non appartenenti alla categoria ufficiali e dipendenti per l'impiego da Comandanti regionali o equiparati diversi o residenti in giurisdizioni diverse, l'inchiesta e' disposta dal Comandante regionale o equiparato competente a provvedere per il militare piu' elevato in grado o piu' anziano. 6.Le autorita' che hanno disposto l'inchiesta formale, in base alle risultanze della stessa:
a)qualora ritengano che al militare debba o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari indicate nell'articolo 1357, comma 1, lettere a) e b), ne fanno proposta alle autorita' indicate al comma 2; b)qualora ritengano che al militare possano essere inflitte le sanzioni disciplinari indicate all'articolo 1357, comma 1, letterec)e d), ne ordinano il deferimento ad una Commissione di disciplina. 7.Le facolta' previste dall'articolo 1389, per il personale del Corpo della Guardia di finanza, si intendono riferite al Ministro dell'economia e delle finanze o al Comandante generale. 8.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 866, per il personale del Corpo della Guardia di finanza la perdita del grado e' disposta, previo giudizio disciplinare, in caso di condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non colposo che comporti la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici oppure una delle pene accessorie di cui all'articolo 19, primo comma, numeri 2) e 6), del codice penale. ((8-bis.Rientrano tra gli accertamenti preliminari di cui all'articolo 1392, comma 2, anche i pareri gerarchici dei livelli superiori a quello che ha rilevato la mancanza. 8-ter.Per i militari del Corpo della guardia di finanza il procedimento disciplinare di stato e' disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ferme restando le disposizioni contenute nel presente Codice.))
2. TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 2024-06-03, n. 202401291Provvedimento:Leggi di più...- carenza di interesse·
- compensazione delle spese·
- disciplina militare·
- eccesso di potere·
- improcedibilità del ricorso·
- incompetenza relativa per grado·
- rimozione dal grado·
- sospensione precauzionale dall'impiego·
- travisamento dei fatti·
- violazione di legge
3. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-02-17, n. 202301689Provvedimento:Leggi di più...- art. 16 e 17 d.lgs 165/2001·
- art. 2135 d.lgs 66/2010·
- art. 2149 d.lgs 66/2010·
- art. 653 comma 1 bis c.p.p.·
- delega di potestà sanzionatoria·
- discrezionalità amministrativa·
- efficacia extrapenale del giudicato·
- perdita di grado·
- principio di buon andamento della P.A.·
- procedimento disciplinare·
- proporzionalità della sanzione·
- sanzione disciplinare
4. TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-06-26, n. 202310722Provvedimento:Leggi di più...- condanna penale·
- delega di potestà sanzionatoria·
- diritti di difesa·
- legittimità della sanzione disciplinare·
- motivazione del provvedimento disciplinare·
- patteggiamento·
- prescrizione del reato·
- principio di corrispondenza tra fatti contestati e sanzione·
- procedimento disciplinare·
- ricorso gerarchico·
- rimozione del grado·
- termine per instaurazione del procedimento disciplinare·
- uso delle risultanze processuali penali nel procedimento disciplinare·
- violazione di legge ed eccesso di potere·
- violazione di legge ed incompetenza
5. TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-10-12, n. 202303050Provvedimento:Leggi di più...- art. 1040 D.lgs. n. 66 del 2010·
- art. 3 legge n. 241 del 1990·
- art. 3 L.R. siciliana n. 10 del 1991·
- art. 444 c.p.p.·
- concorso in millantato credito aggravato·
- delega di potestà sanzionatoria·
- diritto di difesa·
- eccesso di potere·
- giurisprudenza amministrativa·
- incompetenza·
- perdita del grado·
- principio di proporzionalità e gradualità delle sanzioni·
- procedimento disciplinare·
- sospensione condizionale della pena·
- violazione art. 1370 D.lgs. n. 66 del 2010·
- violazione art. 1392 D.lgs. n. 66 del 2010·
- violazione art. 2149 D.lgs. n. 66 del 2010