Articolo 916 del codice dell'ordinamento militare

Art. 916.Sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento penale1.La sospensione precauzionale puo' essere applicata nei confronti di un militare se lo stesso e' imputato per un reato da cui puo' derivare la perdita del grado.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010
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