Articolo 1881 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1881. Rimborso spese di cura1.Sono a carico dell'Amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi sostenute dal personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e delle Forze di polizia a ordinamento militare, ai sensi degli articoli 68, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 34, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, 1, commi 219, 220 e 221 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Note all'art. 1881:
- Il testo vigente dell'articolo 68, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1957, n. 22, e' il seguente:
«8. Per le infermita' riconosciute dipendenti da causa di servizio, e' a carico dell'amministrazione la spesa per la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita dell'integrita' fisica eventualmente subita dall'impiegato».
- Il testo dell'articolo 34, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15, e' il seguente:
«2. Le spese sanitarie sostenute dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia per cure relative a ferite e lesioni riportate nello svolgimento di attivita' operative sono anticipate dall'Amministrazione di competenza, nei limiti delle risorse disponibili destinate a tali finalita', su richiesta del Comandante di Corpo o del funzionario responsabile».
- Il testo dell'articolo 1, commi 219, 220 e 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, e' il seguente:
«219. All'articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'ottavo comma e' sostituito dal seguente:
«Per le infermita' riconosciute dipendenti da causa di servizio, e' a carico dell'amministrazione la spesa per la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita dell'integrita' fisica eventualmente subita dall'impiegato».
220. Sono abrogati gli articoli da 42a 47 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonche' la legge 1° novembre 1957, n. 1140, la legge 27 luglio 1962, n. 1116, ed i decreti concernenti norme per l'applicazione delle leggi stesse.
221. Sono contestualmente abrogate tutte le disposizioni che, comunque, pongono le spese di cura a carico dell'amministrazione, contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi comprese quelle relative alle carriere prefettizie e diplomatica nonche' alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in particolare quelle di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate. Rimangono impregiudicate le prestazioni dovute dall'Amministrazione della difesa al personale delle Forze armate o appartenente ai Corpi di polizia che abbia contratto malattia o infermita' nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale».
- Il testo dell'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, come modificato dall'articolo 2, comma 457, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, citata nelle note all'articolo 533, e' il seguente:
«555. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 219, 220 e 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, alle spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, con esclusione delle cure balneo-termali, idropiniche e inalatorie, sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate e di polizia e conseguenti a ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attivita' operative o addestrative, riconosciute dipendenti da causa di servizio. Resta ferma la vigente disciplina in materia prevista dai contratti collettivi nazionali o da provvedimenti di recepimento di accordi sindacali».
Entrata in vigore il 30 settembre 2010

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