Articolo 1686 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1686. Giudizi di avanzamento1.I giudizi per l'avanzamento sono dati su appositi specchi di proposta:
a)da un componente del centro di mobilitazione, delegato al personale (giudizio di primo grado). Nel caso di candidati richiamati in servizio occorre il parere o la proposta del direttore dell'unita' o servizio;b)dalla commissione del personale del centro di mobilitazione di cui all'articolo 1691 (giudizio di secondo grado);c)dalla commissione centrale del personale di cui all'articolo 1641 (giudizio di terzo grado).2.Gli specchi di proposta contengono la seguente formula, seguita dal giudizio sull'avanzamento:
a)per l'avanzamento ad anzianita': "L'ufficiale possiede tutti i requisiti necessari per adempiere le funzioni del grado superiore?".
Il giudizio si esprime con un si', o un nob)per l'avanzamento a scelta: "L'ufficiale possiede in modo spiccato tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore?". Il giudizio si esprime con un si', o con un no.3.I suddetti giudizi sono seguiti dalle parole: "prescelto", oppure "non prescelto."
Entrata in vigore il 30 settembre 2010
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