Articolo 1360 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1360. Rimprovero1.Il rimprovero e' una dichiarazione di biasimo con cui sono punite le lievi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio o la recidiva nelle mancanze per le quali puo' essere inflitto il richiamo.2.Il rimprovero e' inflitto dalle autorita' di cui all'articolo 1396.3.Il provvedimento con il quale e' inflitta la punizione e' comunicato per iscritto all'interessato ed e' trascritto nella documentazione personale.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010
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