Articolo 1265 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1265. Ufficiali del ruolo naviganti dell'Aeronautica militare1.I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento del ruolo naviganti, in relazione al grado sono i seguenti:
a)maggiore: frequentare il corso di aggiornamento; avere frequentato i corsi di allenamento e di addestramento svolti negli ultimi due anni; 3 mesi di esperimento presso un comando di stormo;b)capitano: frequentare il corso di aggiornamento; avere frequentato i corsi di allenamento e di addestramento svolti negli ultimi due anni; 3 mesi di esperimento presso un comando di gruppo;c)tenente: frequentare il corso di aggiornamento; avere frequentato i corsi di allenamento e di addestramento svolti negli ultimi due anni.2.I periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento del ruolo naviganti, in sostituzione delle condizioni di cui al comma 1 e in relazione al grado sono i seguenti:
a)maggiore: un anno di servizio in reparti di impiego;b)capitano: un anno di servizio in reparti di impiego dei quali 6 mesi presso un comando di gruppo;c)tenente: un anno di servizio in reparto di impiego.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010

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