Articolo 1373 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1373. Rinnovazione del procedimento disciplinare1.Annullati uno o piu' atti del procedimento disciplinare a seguito di autotutela ((, anche contenziosa)), di giudicato amministrativo ovvero di decreto decisorio di ricorso straordinario, se non e' esclusa la facolta' dell'amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento e non sono gia' decorsi, limitatamente alle sanzioni di stato, gli originari termini perentori, il nuovo procedimento riprende, a partire dal primo degli atti annullati, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto piena conoscenza dell'annullamento o dalla data di adozione del provvedimento di autotutela.
Entrata in vigore il 27 giugno 2012
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