Articolo 154 del codice dell'ordinamento militare

Art. 154. Direzione di amministrazione dell'Aeronautica militare1.La Direzione di amministrazione ((e' posta alle dipendenze dell'Ufficio generale centro di responsabilita' amministrativa dell'Aeronautica militare e)) assolve i seguenti compiti:
a)assicura il finanziamento degli enti attraverso la disponibilita' dei fondi accreditati dall'amministrazione centrale sulle apposite contabilita' speciali e la resa dei relativi conti; b)svolge le funzioni di natura giuridico amministrativa devolute in relazione all'ordinamento di Forza armata; c)esercita l'azione di controllo amministrativo nei confronti degli enti sia in sede ispettiva sia in sede di revisione degli atti di gestione anche per conto dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa.
Entrata in vigore il 31 maggio 2016

Sentenze2


  • 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-01-30, n. 201800623
    Provvedimento:
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    • art. 1575 d.lgs. n. 66/2010·
    • art. 1581 d.lgs. n. 66/2010·
    • assegno alimentare·
    • cessazione dal servizio permanente·
    • competenza dell'autorità ecclesiastica·
    • diritto al risarcimento dei danni·
    • eccesso di potere·
    • giudizio sull'idoneità pastorale·
    • giurisdizione amministrativa·
    • legittimità degli atti amministrativi·
    • non idoneità ecclesiastica·
    • principio di indipendenza e sovranità reciproca tra Stato e Chiesa Cattolica·
    • procedimento amministrativo·
    • pubblico impiego militare·
    • sospensione dall'esercizio del ministero sacerdotale·
    • violazione del diritto di difesa·
    • violazione del principio di buon andamento

  • 2. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2016-05-24, n. 201600172
    Provvedimento:
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    • accertamento del diritto al servizio permanente·
    • annullamento provvedimenti amministrativi·
    • cessazione dal servizio permanente·
    • eccesso di potere·
    • giudizio ecclesiastico·
    • giurisdizione amministrativa·
    • non idoneità ecclesiastica·
    • ordinamento militare·
    • sospensione provvedimenti amministrativi·
    • violazione art. 1581 D.Lgs. 15.3.2010, n. 66
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