Articolo 1050 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1050. Disposizioni generali1.L'ufficiale, per essere valutato per l'avanzamento ad anzianita' o a scelta, deve trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo, la cui formazione e' disciplinata dall'articolo 1053.2.Il grado e l'ordine di anzianita' degli ufficiali, ai fini dell'avanzamento, risultano dai ruoli formati ai sensi delle norme sullo stato giuridico.3.Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente, da valutare per l'avanzamento, deve essere incluso in apposite aliquote definite con decreto ministeriale al 31 dicembre di ogni anno.4.Nelle aliquote di valutazione di cui al comma 3 e' incluso tutto il personale che alla data del 31 dicembre ha compiuto i previsti periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, di imbarco e ha superato gli eventuali corsi ed esami prescritti; l'ammissione all'avanzamento per il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri e' disciplinata dall'articolo 1311.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010
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