Articolo 1117 del codice dell'ordinamento militare
Art. 1117. Articolazione della carriera1.Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo di commissariato prevede i seguenti gradi gerarchici ((...)):
a)sottotenente;
b)tenente ((...));
c)capitano ((...));
d)maggiore ((...));
e)tenente colonnello ((...));
f)colonnello ((...));
g)brigadiere generale ((...));
h) maggiore generale ((...));
i) tenente generale. ((22))2.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 90, COME MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)). ((22))3.In caso di nomina del maggiore generale a Direttore generale o incarico corrispondente, si effettua una promozione aggiuntiva nel grado.
-------------AGGIORNAMENTO (22)
Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dal D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 29, ha disposto (con l'art. 1126-bis, comma 1, lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse, di cui alla lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui alla lettera b), o alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la medesima materia".
a)sottotenente;
b)tenente ((...));
c)capitano ((...));
d)maggiore ((...));
e)tenente colonnello ((...));
f)colonnello ((...));
g)brigadiere generale ((...));
h) maggiore generale ((...));
i) tenente generale. ((22))2.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 90, COME MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)). ((22))3.In caso di nomina del maggiore generale a Direttore generale o incarico corrispondente, si effettua una promozione aggiuntiva nel grado.
-------------AGGIORNAMENTO (22)
Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dal D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 29, ha disposto (con l'art. 1126-bis, comma 1, lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse, di cui alla lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui alla lettera b), o alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la medesima materia".
Sentenze • 3
1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-05-10, n. 202203688Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atto amministrativo·
- art. 1117 c.o.m.·
- art. 21 legge n. 124/2007·
- compensazione delle spese·
- diritto alla difesa·
- graduatoria di merito·
- principio del giusto procedimento·
- promozione militare·
- promozione soprannumeraria·
- sospensione del giudizio di avanzamento·
- vacanza organica
2. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2018-04-11, n. 201803970Provvedimento:Leggi di più...- art. 1117 co. 3 d.lvo n. 66/2010·
- art. 21 legge n. 124/2007·
- art. 30-bis del D.lgs 30.12.1997 n. 4980·
- compensazione delle spese di lite·
- eccesso di potere·
- graduatoria di merito·
- interpretazione normativa·
- mancata promozione·
- principio del giusto procedimento·
- promozione militare·
- promozioni soprannumerarie·
- sostituzione di incarichi·
- violazione del diritto alla difesa