Articolo 1117 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1117. Articolazione della carriera1.Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo di commissariato prevede i seguenti gradi gerarchici ((...)):
a)sottotenente;
b)tenente ((...));
c)capitano ((...));
d)maggiore ((...));
e)tenente colonnello ((...));
f)colonnello ((...));
g)brigadiere generale ((...));
h) maggiore generale ((...));
i) tenente generale. ((22))2.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 90, COME MODIFICATO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 29)). ((22))3.In caso di nomina del maggiore generale a Direttore generale o incarico corrispondente, si effettua una promozione aggiuntiva nel grado.

-------------AGGIORNAMENTO (22)
Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dal D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 29, ha disposto (con l'art. 1126-bis, comma 1, lettera c)) che "i rinvii alle disposizioni soppresse, di cui alla lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui alla lettera b), o alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la medesima materia".
Entrata in vigore il 3 aprile 2013

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