Articolo 863 del codice dell'ordinamento militare

Art. 863. Dimissioni d'autorita'1.Le dimissioni d'autorita' sono determinate dalle seguenti cause:
a)interdizione giudiziale;b)inabilitazione civile;c)amministrazione di sostegno;d)irreperibilita' accertata;e)sottoposizione a misura di prevenzione o di sicurezza personale definitiva.2.Le dimissioni d'autorita' sono adottate per decisione del Ministro, sentito il parere della Corte militare d'appello:
a)a seguito di sottoposizione a misure di prevenzione;b)a seguito di sottoposizione a misure di sicurezza personali, previste dall'articolo 215 del codice penale, se il militare e' prosciolto dal giudice penale, ovvero se il militare, condannato, e' ricoverato, a causa di infermita' psichica, in una casa di cura o di custodia. Se il militare, prosciolto, e' ricoverato in un ospedale psichiatrico giudiziario, ai sensi dell'articolo 222 c.p., e se il militare, condannato, e' ricoverato per infermita' psichica in una casa di cura o di custodia, ai sensi dell'articolo 219 c.p., la decisione e' presa quando il militare ne e' dimesso.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010
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