Articolo 923 del codice dell'ordinamento militare
Art. 923. Cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego1.Il rapporto di impiego del militare cessa per una delle seguenti cause:
a)eta'; b)infermita'; c)non idoneita' alle funzioni del grado; d)scarso rendimento; e)domanda; f)d'autorita'; g)applicazione delle norme sulla formazione; h)transito nell'impiego civile; i)perdita del grado;(41) l)per decadenza, ai sensi dell'articolo 898; m)a seguito della perdita dello stato di militare, ai sensi dell'articolo 622.
m-bis) per infermita', a seguito di rinuncia al transito a domanda nell'impiego civile, secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 930. 2.La cessazione dal servizio permanente d'autorita' e quella in applicazione delle norme sulla formazione si applicano soltanto agli ufficiali. 3.Il provvedimento di cessazione dal servizio e' adottato con decreto ministeriale, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.
Se il provvedimento e' disposto a domanda, ne e' fatta menzione nel decreto. 4.Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri il provvedimento di cessazione dal servizio e' adottato con determinazione del Comandante generale, salvo i casi di cui al comma 1, lettere c), d), l) ed m), per i quali il relativo provvedimento e' adottato con determinazione ministeriale. 5.Il militare cessa dal servizio, nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle predette cause, anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto procedimento si conclude successivamente con ((la perdita dello stato di militare ovvero con un provvedimento di perdita del grado, anche a seguito di dimissioni volontarie del militare, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tali cause)).((La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche nel caso in cui la perdita del grado derivi da un procedimento disciplinare di stato instaurato dopo la definizione del procedimento penale che era pendente all'atto della cessazione dal servizio.))--------------AGGIORNAMENTO (41)
La Corte Costituzionale con sentenza 19 ottobre - 15 dicembre 2016, n. 268 (in G.U. 1ª s.s. 21/12/2016, n. 51) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della lettera i), comma 1 del presente articolo nella parte in cui non prevede l'instaurarsi del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio per perdita del grado conseguente alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici.
a)eta'; b)infermita'; c)non idoneita' alle funzioni del grado; d)scarso rendimento; e)domanda; f)d'autorita'; g)applicazione delle norme sulla formazione; h)transito nell'impiego civile; i)perdita del grado;(41) l)per decadenza, ai sensi dell'articolo 898; m)a seguito della perdita dello stato di militare, ai sensi dell'articolo 622.
m-bis) per infermita', a seguito di rinuncia al transito a domanda nell'impiego civile, secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 930. 2.La cessazione dal servizio permanente d'autorita' e quella in applicazione delle norme sulla formazione si applicano soltanto agli ufficiali. 3.Il provvedimento di cessazione dal servizio e' adottato con decreto ministeriale, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.
Se il provvedimento e' disposto a domanda, ne e' fatta menzione nel decreto. 4.Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri il provvedimento di cessazione dal servizio e' adottato con determinazione del Comandante generale, salvo i casi di cui al comma 1, lettere c), d), l) ed m), per i quali il relativo provvedimento e' adottato con determinazione ministeriale. 5.Il militare cessa dal servizio, nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle predette cause, anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto procedimento si conclude successivamente con ((la perdita dello stato di militare ovvero con un provvedimento di perdita del grado, anche a seguito di dimissioni volontarie del militare, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tali cause)).((La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche nel caso in cui la perdita del grado derivi da un procedimento disciplinare di stato instaurato dopo la definizione del procedimento penale che era pendente all'atto della cessazione dal servizio.))--------------AGGIORNAMENTO (41)
La Corte Costituzionale con sentenza 19 ottobre - 15 dicembre 2016, n. 268 (in G.U. 1ª s.s. 21/12/2016, n. 51) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della lettera i), comma 1 del presente articolo nella parte in cui non prevede l'instaurarsi del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio per perdita del grado conseguente alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici.