Articolo 923 del codice dell'ordinamento militare
Art. 923. Cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego1.Il rapporto di impiego del militare cessa per una delle seguenti cause:
a)eta'; b)infermita'; c)non idoneita' alle funzioni del grado; d)scarso rendimento; e)domanda; f)d'autorita'; g)applicazione delle norme sulla formazione; h)transito nell'impiego civile; i)perdita del grado; l)per decadenza, ai sensi dell'articolo 898; m)a seguito della perdita dello stato di militare, ai sensi dell'articolo 622. 2.La cessazione dal servizio permanente d'autorita' e quella in applicazione delle norme sulla formazione si applicano soltanto agli ufficiali. 3.Il provvedimento di cessazione dal servizio e' adottato con decreto ministeriale, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.
Se il provvedimento e' disposto a domanda, ne e' fatta menzione nel decreto. 4.Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri il provvedimento di cessazione dal servizio e' adottato con determinazione del Comandante generale, salvo i casi di cui al comma 1, lettere c), d), l) ed m), per i quali il relativo provvedimento e' adottato con determinazione ministeriale. 5.Il militare cessa dal servizio, nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle predette cause, anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto procedimento si conclude successivamente con un provvedimento di perdita del grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa.
a)eta'; b)infermita'; c)non idoneita' alle funzioni del grado; d)scarso rendimento; e)domanda; f)d'autorita'; g)applicazione delle norme sulla formazione; h)transito nell'impiego civile; i)perdita del grado; l)per decadenza, ai sensi dell'articolo 898; m)a seguito della perdita dello stato di militare, ai sensi dell'articolo 622. 2.La cessazione dal servizio permanente d'autorita' e quella in applicazione delle norme sulla formazione si applicano soltanto agli ufficiali. 3.Il provvedimento di cessazione dal servizio e' adottato con decreto ministeriale, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.
Se il provvedimento e' disposto a domanda, ne e' fatta menzione nel decreto. 4.Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri il provvedimento di cessazione dal servizio e' adottato con determinazione del Comandante generale, salvo i casi di cui al comma 1, lettere c), d), l) ed m), per i quali il relativo provvedimento e' adottato con determinazione ministeriale. 5.Il militare cessa dal servizio, nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle predette cause, anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto procedimento si conclude successivamente con un provvedimento di perdita del grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa.
1. TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 2024-06-03, n. 202401291Provvedimento:Leggi di più...- carenza di interesse·
- compensazione delle spese·
- disciplina militare·
- eccesso di potere·
- improcedibilità del ricorso·
- incompetenza relativa per grado·
- rimozione dal grado·
- sospensione precauzionale dall'impiego·
- travisamento dei fatti·
- violazione di legge
2. TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-06-12, n. 202301439Provvedimento:Leggi di più...- ammonimenti disciplinari·
- art. 923 e 932 D.Lgs. 66/2010·
- cessazione dal servizio permanente·
- compensazione delle spese·
- disparità di trattamento·
- eccesso di potere·
- motivazione del provvedimento·
- parere della commissione di valutazione·
- scarso rendimento·
- valutazione del rendimento·
- violazione di legge
3. TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-03-06, n. 202300573Provvedimento:Leggi di più...- art. 3 e 7 l. 241/1990·
- art. 923 d.lgs. 66/2010·
- carenza di interesse a ricorrere·
- dipendenza da causa di servizio·
- giudizio amministrativo·
- motivazione degli atti amministrativi·
- oscuramento dei dati personali·
- principio di affidamento·
- procedimento amministrativo·
- rettifica verbale·
- violazione del contraddittorio procedimentale·
- visita medica generale
4. TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-11-30, n. 202302893Provvedimento:Leggi di più...- art. 712 e 713 DPR n. 90/2010·
- competenza del Direttore Generale·
- discrezionalità amministrativa·
- giurisprudenza amministrativa·
- perdita del grado·
- prestigio delle Forze Armate·
- principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato·
- procedimento penale·
- proporzionalità della sanzione·
- sanzione disciplinare·
- sospensione del procedimento disciplinare·
- uso di sostanze stupefacenti·
- violazione art. 1357 D.Lgs. n.66/2010
5. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-04-26, n. 202307087Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimenti amministrativi·
- art. 2087 cod. civ.·
- art. 923 c.o.m.·
- art. 930 c.o.m.·
- carenza di motivazione·
- congedo assoluto·
- danno biologico·
- danno morale·
- difetto di istruttoria·
- domanda cautelare·
- eccesso di potere·
- privacy·
- risarcimento danni·
- transito nei ruoli civili·
- tutela della salute·
- usucapione