Articolo 923 del codice dell'ordinamento militare

Art. 923. Cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego1.Il rapporto di impiego del militare cessa per una delle seguenti cause:
a)eta'; b)infermita'; c)non idoneita' alle funzioni del grado; d)scarso rendimento; e)domanda; f)d'autorita'; g)applicazione delle norme sulla formazione; h)transito nell'impiego civile; i)perdita del grado; l)per decadenza, ai sensi dell'articolo 898; m)a seguito della perdita dello stato di militare, ai sensi dell'articolo 622. 2.La cessazione dal servizio permanente d'autorita' e quella in applicazione delle norme sulla formazione si applicano soltanto agli ufficiali. 3.Il provvedimento di cessazione dal servizio e' adottato con decreto ministeriale, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.
Se il provvedimento e' disposto a domanda, ne e' fatta menzione nel decreto. 4.Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri il provvedimento di cessazione dal servizio e' adottato con determinazione del Comandante generale, salvo i casi di cui al comma 1, lettere c), d), l) ed m), per i quali il relativo provvedimento e' adottato con determinazione ministeriale. 5.Il militare cessa dal servizio, nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle predette cause, anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto procedimento si conclude successivamente con un provvedimento di perdita del grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010
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