Articolo 923 del codice dell'ordinamento militare
Art. 923. Cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego1.Il rapporto di impiego del militare cessa per una delle seguenti cause:
a)eta'; b)infermita'; c)non idoneita' alle funzioni del grado; d)scarso rendimento; e)domanda; f)d'autorita'; g)applicazione delle norme sulla formazione; h)transito nell'impiego civile; i)perdita del grado;(41) l)per decadenza, ai sensi dell'articolo 898; m)a seguito della perdita dello stato di militare, ai sensi dell'articolo 622.
m-bis) per infermita', a seguito di rinuncia al transito a domanda nell'impiego civile, secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 930. 2.La cessazione dal servizio permanente d'autorita' e quella in applicazione delle norme sulla formazione si applicano soltanto agli ufficiali. 3.Il provvedimento di cessazione dal servizio e' adottato con decreto ministeriale, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.
Se il provvedimento e' disposto a domanda, ne e' fatta menzione nel decreto. 4.Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri il provvedimento di cessazione dal servizio e' adottato con determinazione del Comandante generale, salvo i casi di cui al comma 1, lettere c), d), l) ed m), per i quali il relativo provvedimento e' adottato con determinazione ministeriale. 5.Il militare cessa dal servizio, nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle predette cause, anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto procedimento si conclude successivamente con ((la perdita dello stato di militare ovvero con un provvedimento di perdita del grado, anche a seguito di dimissioni volontarie del militare, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tali cause)).((La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche nel caso in cui la perdita del grado derivi da un procedimento disciplinare di stato instaurato dopo la definizione del procedimento penale che era pendente all'atto della cessazione dal servizio.))--------------AGGIORNAMENTO (41)
La Corte Costituzionale con sentenza 19 ottobre - 15 dicembre 2016, n. 268 (in G.U. 1ª s.s. 21/12/2016, n. 51) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della lettera i), comma 1 del presente articolo nella parte in cui non prevede l'instaurarsi del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio per perdita del grado conseguente alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici.
a)eta'; b)infermita'; c)non idoneita' alle funzioni del grado; d)scarso rendimento; e)domanda; f)d'autorita'; g)applicazione delle norme sulla formazione; h)transito nell'impiego civile; i)perdita del grado;(41) l)per decadenza, ai sensi dell'articolo 898; m)a seguito della perdita dello stato di militare, ai sensi dell'articolo 622.
m-bis) per infermita', a seguito di rinuncia al transito a domanda nell'impiego civile, secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 930. 2.La cessazione dal servizio permanente d'autorita' e quella in applicazione delle norme sulla formazione si applicano soltanto agli ufficiali. 3.Il provvedimento di cessazione dal servizio e' adottato con decreto ministeriale, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.
Se il provvedimento e' disposto a domanda, ne e' fatta menzione nel decreto. 4.Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri il provvedimento di cessazione dal servizio e' adottato con determinazione del Comandante generale, salvo i casi di cui al comma 1, lettere c), d), l) ed m), per i quali il relativo provvedimento e' adottato con determinazione ministeriale. 5.Il militare cessa dal servizio, nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle predette cause, anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto procedimento si conclude successivamente con ((la perdita dello stato di militare ovvero con un provvedimento di perdita del grado, anche a seguito di dimissioni volontarie del militare, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tali cause)).((La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche nel caso in cui la perdita del grado derivi da un procedimento disciplinare di stato instaurato dopo la definizione del procedimento penale che era pendente all'atto della cessazione dal servizio.))--------------AGGIORNAMENTO (41)
La Corte Costituzionale con sentenza 19 ottobre - 15 dicembre 2016, n. 268 (in G.U. 1ª s.s. 21/12/2016, n. 51) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della lettera i), comma 1 del presente articolo nella parte in cui non prevede l'instaurarsi del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio per perdita del grado conseguente alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici.
1. TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-03-06, n. 202300573Provvedimento:Leggi di più...- art. 3 e 7 l. 241/1990·
- art. 923 d.lgs. 66/2010·
- carenza di interesse a ricorrere·
- dipendenza da causa di servizio·
- giudizio amministrativo·
- motivazione degli atti amministrativi·
- oscuramento dei dati personali·
- principio di affidamento·
- procedimento amministrativo·
- rettifica verbale·
- violazione del contraddittorio procedimentale·
- visita medica generale
2. TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-06-12, n. 202301439Provvedimento:Leggi di più...- ammonimenti disciplinari·
- art. 923 e 932 D.Lgs. 66/2010·
- cessazione dal servizio permanente·
- compensazione delle spese·
- disparità di trattamento·
- eccesso di potere·
- motivazione del provvedimento·
- parere della commissione di valutazione·
- scarso rendimento·
- valutazione del rendimento·
- violazione di legge
3. TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-11-30, n. 202302893Provvedimento:Leggi di più...- art. 712 e 713 DPR n. 90/2010·
- competenza del Direttore Generale·
- discrezionalità amministrativa·
- giurisprudenza amministrativa·
- perdita del grado·
- prestigio delle Forze Armate·
- principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato·
- procedimento penale·
- proporzionalità della sanzione·
- sanzione disciplinare·
- sospensione del procedimento disciplinare·
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- violazione art. 1357 D.Lgs. n.66/2010
4. TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 2024-06-03, n. 202401291Provvedimento:Leggi di più...- carenza di interesse·
- compensazione delle spese·
- disciplina militare·
- eccesso di potere·
- improcedibilità del ricorso·
- incompetenza relativa per grado·
- rimozione dal grado·
- sospensione precauzionale dall'impiego·
- travisamento dei fatti·
- violazione di legge
5. TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-03-20, n. 202300162Provvedimento:Leggi di più...- Eccesso di potere per difetto di istruttoria·
- Estensione termini per emergenza sanitaria·
- Giudizio di merito·
- Gradualismo sanzionatorio·
- Potere discrezionale Amministrazione·
- Procedimento disciplinare militare·
- Proporzionalità sanzione·
- Sindacato giurisdizionale·
- Termine per avvio procedimento disciplinare·
- Valutazione autonoma Amministrazione