Articolo 922 del codice dell'ordinamento militare
Art. 922. Norma di rinvio1.Al personale militare continuano ad applicarsi le ipotesi di sospensione dall'impiego previste dalle seguenti norme:
a)articolo 4 della legge 25 gennaio 1982, n. 17;b)articolo 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97.
a)articolo 4 della legge 25 gennaio 1982, n. 17;b)articolo 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97.