Articolo 1034 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1034. Denominazioni e composizione1.Esprimono giudizi sull'avanzamento ad anzianita' e a scelta degli ufficiali:
a)le Commissioni di vertice nei riguardi degli ufficiali aventi grado di generale di divisione e corrispondenti; b)le Commissioni superiori di avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di brigata e corrispondenti; c)le Commissioni ordinarie di avanzamento nei riguardi degli ufficiali in servizio permanente aventi grado da sottotenente a maggiore e corrispondenti; d)i superiori gerarchici per gli ufficiali di complemento. 2.I componenti delle commissioni di avanzamento devono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, salvo che ricoprano cariche per le quali e' prevista la partecipazione a tali commissioni. 3.Non possono far parte delle commissioni di avanzamento gli ufficiali che ricoprono una delle seguenti cariche:
a)Ministro o Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione; b)Capo di Gabinetto del Ministero della Difesa o presso qualsiasi altra amministrazione; c)Comandante generale della Guardia di finanza; d)Consigliere militare del Presidente della Repubblica; e)Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei Ministri. 4.Non possono, inoltre, far parte delle predette commissioni gli ufficiali:
a)impiegati presso il dipartimento e le agenzie per le informazioni e la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124; b)impiegati presso gli enti, comandi o unita' internazionali che hanno sede di servizio fuori dal territorio nazionale; c)impiegati presso il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; d)temporaneamente a disposizione di altra amministrazione per incarichi non previsti dalle norme di ordinamento.
Nota all'art. 1034:
- La legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2007, n. 187.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010
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