Articolo 1032 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1032. Elementi di giudizio1.Le autorita' competenti esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale del valutando, tenendo conto, per gli ufficiali, della presenza dei particolari requisiti previsti dall'articolo 1093 e dell'eventuale frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze.2.Nelle valutazioni degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto aventi grado non inferiore a capitano di vascello le autorita' competenti esprimono i giudizi sull'avanzamento, basandosi anche sugli elementi risultanti da uno speciale rapporto informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene ai servizi d'istituto di competenza di tale amministrazione.3.Le autorita' competenti hanno facolta' di interpellare qualunque superiore di grado, in servizio, che ha o che ha avuto alle dipendenze il valutando.4.In ogni giudizio di avanzamento si tiene conto di tutti i precedenti di carriera del militare da giudicare.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010
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