Articolo 1357 del codice dell'ordinamento militare
Art. 1357. Sanzioni disciplinari di stato1.Le sanzioni disciplinari di stato sono:
a)la sospensione disciplinare dall'impiego per un periodo da uno a dodici mesi;b)la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado per un periodo da uno a dodici mesi;c)la cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare;d)la perdita del grado per rimozione.
a)la sospensione disciplinare dall'impiego per un periodo da uno a dodici mesi;b)la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado per un periodo da uno a dodici mesi;c)la cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare;d)la perdita del grado per rimozione.