Articolo 1357 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1357. Sanzioni disciplinari di stato1.Le sanzioni disciplinari di stato sono:
a)la sospensione disciplinare dall'impiego per un periodo da uno a dodici mesi;b)la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado per un periodo da uno a dodici mesi;c)la cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare;d)la perdita del grado per rimozione.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010
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