Articolo 545 del codice dell'ordinamento militare

Art. 545. Permute1.Ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze armate, il Ministero della difesa, anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato e nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, e' autorizzato a stipulare convenzioni e contratti ((, anche per il tramite della societa' di cui all'articolo 535,)) per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati. 2.Il regolamento, su cui per tale parte e' acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, disciplina le condizioni e le modalita' per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicita'.
Entrata in vigore il 25 gennaio 2013
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