Articolo 1359 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1359. Richiamo1.Il richiamo e' un ammonimento con cui sono punite:
a)lievi mancanze; b)omissioni causate da negligenza. 2.Il richiamo puo' essere inflitto da qualsiasi superiore. Se il superiore e' collocato nella linea gerarchica di dipendenza del militare non v'e' obbligo di rapporto. 3.Il richiamo non da' luogo a trascrizione nella documentazione personale dell'interessato ((...)). 4.Si tiene conto del richiamo, limitatamente al biennio successivo alla sua inflizione, esclusivamente ai fini della recidiva nelle mancanze per le quali puo' essere inflitta la sanzione del rimprovero.
Entrata in vigore il 5 febbraio 2020
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