Articolo 1397 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1397. Procedura da seguire nel rilevare l'infrazione1.Ogni superiore che rilevi l'infrazione disciplinare, per la quale non e' egli stesso competente a infliggere la sanzione, deve far constatare la mancanza al trasgressore, procedere alla sua identificazione e fare rapporto senza ritardo allo scopo di consentire una tempestiva instaurazione del procedimento disciplinare.2.Il rapporto deve indicare con chiarezza e concisione ogni elemento di fatto obiettivo, utile a configurare esattamente l'infrazione. Il rapporto non deve contenere proposte relative alla specie e alla entita' della sanzione.3.Se il superiore che ha rilevato l'infrazione e il militare che l'ha commessa appartengono allo stesso corpo, il rapporto e' inviato:
a)direttamente al comandante di reparto, se comune a entrambi i militari;b)per via gerarchica al comandante del corpo, se trattasi di militare di altro reparto.4.Per il personale imbarcato il rapporto e' inviato al comando della nave.5.Negli altri casi il superiore, tramite il proprio comando di corpo o ente, invia il rapporto al comando di corpo da cui il trasgressore dipende; se egli si trova fuori dalla propria sede il rapporto deve essere presentato, per l'inoltro, al locale comando di presidio.6.I generali, gli ammiragli, i colonnelli, i capitani di vascello e gli ufficiali di grado inferiore investiti delle funzioni di comandante di corpo, anche se di Forza armata o di Corpo armato diversi, inviano il rapporto direttamente al comandante del corpo da cui dipende il militare che ha commesso l'infrazione.7.Se l'infrazione indicata nel suddetto rapporto e' prevista tra i comportamenti punibili con la consegna di rigore il comandante di corpo e' obbligato a instaurare il procedimento disciplinare.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010
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