Articolo 1380 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1380. Composizione delle commissioni di disciplina1.La commissione di disciplina e' formata di volta in volta, in relazione al grado rivestito dal giudicando, dall'autorita' che ha disposto l'inchiesta formale. 2.Quando l'inchiesta formale e' disposta dal Ministro della difesa, la commissione di disciplina e' formata da uno dei comandanti militari indicati dall'articolo 1378, designato dal Ministro stesso; se il giudicando e' ufficiale generale o colonnello alla composizione della commissione provvede il Ministro della difesa. 3.Non possono far parte della commissione di disciplina:
a)gli ufficiali che sono Ministri o Sottosegretari di Stato in carica; b)il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi e i Sottocapi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, gli ufficiali generali o ammiragli addetti allo Stato maggiore della difesa, agli Stati maggiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; c)gli ufficiali addetti alla Presidenza della Repubblica; d)gli ufficiali che prestano servizio al Ministero della difesa in qualita' di Segretario generale, Direttore generale, Capo di Gabinetto, e gli ufficiali addetti al Gabinetto del Ministro o alle segreterie del Ministro e dei Sottosegretari di Stato o alle dirette dipendenze dei Segretari generali; e)gli ((i militari)) frequentatori dei corsi presso gli istituti militari; f)i parenti e gli affini tra loro sino al terzo grado incluso; g)l'offeso o il danneggiato e i parenti o affini del giudicando, dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso; h)i superiori gerarchici alle cui dipendenze il militare ha prestato servizio allorche' ha commesso i fatti che hanno determinato il procedimento disciplinare, o alle cui dipendenze il giudicando si trova alla data di convocazione della commissione di disciplina, se non si tratta di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti; i)l'ufficiale che ha presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che hanno determinato il procedimento disciplinare o che per ufficio ha dato parere in merito o che per ufficio tratta questioni inerenti allo stato, all'avanzamento e alla disciplina del personale; l)gli ufficiali che in qualsiasi modo hanno avuto parte in un precedente giudizio penale o ((commissione)) di disciplina per lo stesso fatto ovvero sono stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi; m)l'ufficiale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare di stato.
Entrata in vigore il 27 giugno 2012
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