Articolo 703 del codice dell'ordinamento militare

Art. 703.Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco1.Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i volontari in ferma prefissata, in servizio o in congedo, di eta' non superiore a venticinque anni compiuti, i quali abbiano completato almeno dodici mesi di servizio in qualita' di volontario in ferma prefissata iniziale e siano in possesso degli ulteriori requisiti per l'accesso alle predette carriere previsti dai rispettivi ordinamenti, sono cosi determinate:
a)Arma dei carabinieri: 70 per cento;
b)Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;
c)Polizia di Stato: 45 per cento;
d)Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento;
e)Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento;
f)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95.
1-bis.I posti riservati di cui al comma 1, eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a concorso.
2.COMMA ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 2022, N. 119.
3.Nella formazione delle graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e' stata fatta domanda di accesso nonche' delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata, considerati utili.
(46) (62) ((101))--------------AGGIORNAMENTO (46)
Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199, come modificato dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Al fine di accrescere l'efficienza del Servizio di soccorso alpino del Corpo della guardia di finanza, in deroga agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le riserve di cui ai medesimi articoli 703 e 2199 non operano per i posti messi a concorso per il predetto Servizio". --------------AGGIORNAMENTO (62)
Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Al fine di accrescere l'efficienza del Servizio di soccorso alpino e della componente specialistica Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.) del Corpo della guardia di finanza, in deroga agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le riserve di cui ai medesimi articoli 703 e 2199 non operano per i posti messi a concorso per le predette specialita' nel limite massimo di 180 unita' annuali, ferma restando la dotazione organica di cui all'articolo 3". --------------AGGIORNAMENTO (101)
Il D.L. 22 aprile 2023, n. 44 nel modificare l'art. 7, comma 2 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199, ha conseguentemente disposto (con l'art. 15, comma 11, lettera b)) che "Per le esigenze di potenziamento degli organici del Corpo della guardia di finanza:
[...]
b) al fine di accrescere l'efficienza della componente specialistica Antiterrorismo e pronto impiego del Corpo della guardia di finanza, il limite massimo annuale di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' incrementato di 24 unita' per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026".
Entrata in vigore il 24 maggio 2023

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