Articolo 1689 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1689. Requisiti speciali per l'avanzamento1.Per l'avanzamento a scelta al grado di colonnello medico, oltre alle condizioni di cui all'articolo 1688, e' necessario il possesso di almeno uno dei titoli seguenti:
a)essere in possesso di dottorato di ricerca; b)essere o essere stato aiuto o assistente ordinario di cliniche o istituti scientifici universitari; c)essere dirigente responsabile di struttura sanitaria complessa o essere stato primario o aiuto di ospedale, regolarmente assunto mediante pubblico concorso;d)impiego di ruolo tecnico o sanitario presso le Amministrazioni pubbliche, a seguito di assunzione mediante pubblico concorso. 2.Per l'avanzamento a scelta degli ufficiali commissari ai gradi superiori a capitano, fino a quello di colonnello, oltre alle condizioni di cui all'articolo 1688, e' necessario il possesso di almeno uno dei seguenti titoli o requisiti:
a)laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche o in ingegneria ((o equipollenti)); b)incarico dirigenziale presso le Amministrazioni pubbliche; c)pubblicazioni amministrative, scientifiche, o altro, la cui importanza dimostra la preparazione dell'ufficiale a ricoprire il grado superiore; d)direttori di istituti bancari o dirigenti di aziende industriali o commerciali.
Entrata in vigore il 27 giugno 2012
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