Articolo 2070 del codice dell'ordinamento militare

Art. 2070. Congedo assoluto1.Il congedo assoluto spetta ai militari alle armi o in congedo illimitato che, per eta' o per inidoneita' fisica, sono prosciolti da ogni obbligo di servizio militare.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010

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