Articolo 1334 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1334. Ufficiali della riserva1.Gli ufficiali della riserva, richiamati in servizio, possono conseguire promozioni, prescindendo dalle limitazioni indicate nell'articolo 1270. L'avanzamento ha luogo ad anzianita', con le stesse norme che regolano l'avanzamento degli ufficiali in ausiliaria.2.Gli ufficiali della riserva di complemento, richiamati in servizio, possono conseguire promozioni ad anzianita' con le stesse norme che regolano l'avanzamento degli ufficiali di complemento.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010
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