Articolo 1692 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1692. Decisioni1.Tutti gli specchi di avanzamento, unitamente ai documenti indicati nell'articolo 1690, sono trasmessi dai centri di mobilitazione al presidente nazionale dell'Associazione nel termine di un mese dalla data della comunicazione presidenziale indicata nell'articolo 1684, comma 8, accompagnati dagli elenchi distinti per categorie e gradi di cui all'articolo 1690.2.Scaduto il termine sopra indicato, qualsiasi proposta di promozione non puo' essere formulata ed e' rinnovata in occasione delle successive promozioni.3.Le proposte dei centri di mobilitazione sono sottoposte dal presidente nazionale dell'Associazione all'esame della commissione centrale del personale, di cui all'articolo 1641, la quale puo' richiedere tutti i documenti o chiarimenti che ritiene necessari e pronuncia sulle singole proposte il suo giudizio, da riportarsi sullo specchio di avanzamento.4.Il candidato e' dichiarato <> per l'avanzamento se ha
riportato a suo favore la maggioranza dei voti.5.Il presidente nazionale dell'Associazione sanziona, o meno, i giudizi di avanzamento. Trasmette in ogni caso la pratica, corredata dei documenti di cui all'articolo 1690, al Ministero della difesa per la definitiva approvazione dei giudizi. Se i predetti giudizi non sono approvati, quello decisivo e definitivo spetta al Ministro della difesa.6.Le promozioni sono effettuate con decreto ministeriale.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010

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