Articolo 846 del codice dell'ordinamento militare

Art. 846. Ufficiali sino al grado di tenente colonnello1.I tenenti colonnelli, i maggiori e gli ufficiali inferiori hanno le attribuzioni e gli incarichi determinati dal Comandante generale, secondo le norme vigenti.2.Nel quadro delle competenze stabilite per il proprio livello gerarchico e la propria posizione d'impiego e in relazione alle specifiche qualificazioni cui si correlano autonoma responsabilita' decisionale e rilevante professionalita':
a)esercitano compiti di comando, di direzione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle unita' ordinamentali poste alle loro dipendenze;b)provvedono alla gestione e all'impiego delle risorse loro assegnate secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicita', al fine di assicurare la funzionalita' del servizio per il conseguimento degli obiettivi istituzionali;c)assumono piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e, nell'ambito del Comando generale, dei comandi, degli uffici o delle articolazioni ordinative rette da generale o colonnello, hanno anche la responsabilita' di settori funzionali, svolgono compiti di studio, e partecipano all'attivita' dei citati superiori, che sostituiscono in caso di assenza o impedimento;d)adottano i provvedimenti loro delegati e le iniziative connesse con l'espletamento dei servizi d'istituto nell'ambito dei comandi o dei settori cui sono preposti;e)formulano proposte ed esprimono pareri al rispettivo superiore gerarchico.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010

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