Articolo 864 del codice dell'ordinamento militare

Art. 864. Cancellazione dai ruoli1.La cancellazione dai ruoli e' determinata dalle seguenti cause:
a)perdita della cittadinanza;b)assunzione di servizio con qualsiasi grado o qualifica in una Forza armata o Corpo armato diversi o in una Forza di polizia a ordinamento civile;c)assunzione di servizio con grado inferiore nella Forza armata o Corpo armato di appartenenza;d)assunzione di servizio, non autorizzata, nelle Forze armate di Stati esteri.2.Ai sensi del comma 1, lettere b) e c), l'assunzione di servizio si perfeziona con l'incorporazione a seguito di immissione nel nuovo ruolo.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010
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