Articolo 1378 del codice dell'ordinamento militare
Art. 1378. Autorita' competenti a ordinare l'inchiesta formale1.La decisione di sottoporre un militare a inchiesta formale spetta alle seguenti autorita':
a)al Ministro della difesa se si tratti di:
1) ufficiali generali o colonnelli o gradi corrispondenti;
2) ufficiali o sottufficiali assegnati a enti, comandi e reparti di altra Forza armata;
3) militari corresponsabili appartenenti alla stessa Forza armata, ma dipendenti da autorita' diverse;
4) militari corresponsabili appartenenti a Forze armate diverse, anche quando ricorre l'ipotesi di connessione tra i fatti a loro ascritti; b)al Capo di stato maggiore della difesa, nell'area di competenza, nei confronti del personale militare dipendente; c)al Segretario generale della difesa o al Direttore nazionale degli armamenti, se militari, ovvero, quando gli stessi rivestono la qualifica dirigenziale civile, al Vice Segretario generale o al Vice direttore nazionale degli armamenti, nei confronti del personale militare dipendente, dell'area tecnico-amministrativa e dell'area tecnico-industriale;d)ai Capi di stato maggiore, sul personale militare in servizio presso reparti e uffici dei rispettivi stati maggiori e organismi centrali di Forza armata;
d-bis) al Comandante del Comando operativo di vertice interforze, nell'area di competenza, nei confronti del personale militare dipendente; e)al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri:
1) per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
2) per gli altri militari dell'Arma, se non provvedono le autorita' di cui alle lettere h) e i); f)ai rispettivi comandanti di Forza armata, di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata o gradi corrispondenti, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare, nonche' agli alti comandanti della Marina militare, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio della Marina militare; ai comandanti territoriali di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti competenti in ragione del luogo di residenza dell'interessato se in congedo; g)al comandante militare competente a provvedere per il sottufficiale o per il militare di truppa piu' elevato in grado o piu' anziano, se vi e' corresponsabilita' tra sottufficiali o i militari di truppa della stessa Forza armata dipendenti da comandanti militari diversi o residenti in territori di competenza di diversi comandanti militari territoriali, tra quelli sopra considerati; h)ai rispettivi comandanti di vertice, di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata, per gli ispettori e i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri in servizio, o in caso diverso o in mancanza di tale dipendenza, ai comandanti territoriali di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata competenti in ragione del luogo di residenza dell'interessato; i)ai rispettivi comandanti di corpo per gli appuntati e carabinieri in servizio, o in caso diverso o in mancanza di tale dipendenza, al comandante territoriale di corpo competente in ragione del luogo di residenza dell'interessato. In caso di corresponsabilita' tra piu' appuntati e carabinieri provvede il comandante di corpo del piu' elevato in grado o del piu' anziano. In caso di corresponsabilita' con militari di altre Forze armate si provvede ai sensi della lettera g).
a)al Ministro della difesa se si tratti di:
1) ufficiali generali o colonnelli o gradi corrispondenti;
2) ufficiali o sottufficiali assegnati a enti, comandi e reparti di altra Forza armata;
3) militari corresponsabili appartenenti alla stessa Forza armata, ma dipendenti da autorita' diverse;
4) militari corresponsabili appartenenti a Forze armate diverse, anche quando ricorre l'ipotesi di connessione tra i fatti a loro ascritti; b)al Capo di stato maggiore della difesa, nell'area di competenza, nei confronti del personale militare dipendente; c)al Segretario generale della difesa o al Direttore nazionale degli armamenti, se militari, ovvero, quando gli stessi rivestono la qualifica dirigenziale civile, al Vice Segretario generale o al Vice direttore nazionale degli armamenti, nei confronti del personale militare dipendente, dell'area tecnico-amministrativa e dell'area tecnico-industriale;d)ai Capi di stato maggiore, sul personale militare in servizio presso reparti e uffici dei rispettivi stati maggiori e organismi centrali di Forza armata;
d-bis) al Comandante del Comando operativo di vertice interforze, nell'area di competenza, nei confronti del personale militare dipendente; e)al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri:
1) per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
2) per gli altri militari dell'Arma, se non provvedono le autorita' di cui alle lettere h) e i); f)ai rispettivi comandanti di Forza armata, di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata o gradi corrispondenti, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare, nonche' agli alti comandanti della Marina militare, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio della Marina militare; ai comandanti territoriali di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti competenti in ragione del luogo di residenza dell'interessato se in congedo; g)al comandante militare competente a provvedere per il sottufficiale o per il militare di truppa piu' elevato in grado o piu' anziano, se vi e' corresponsabilita' tra sottufficiali o i militari di truppa della stessa Forza armata dipendenti da comandanti militari diversi o residenti in territori di competenza di diversi comandanti militari territoriali, tra quelli sopra considerati; h)ai rispettivi comandanti di vertice, di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata, per gli ispettori e i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri in servizio, o in caso diverso o in mancanza di tale dipendenza, ai comandanti territoriali di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata competenti in ragione del luogo di residenza dell'interessato; i)ai rispettivi comandanti di corpo per gli appuntati e carabinieri in servizio, o in caso diverso o in mancanza di tale dipendenza, al comandante territoriale di corpo competente in ragione del luogo di residenza dell'interessato. In caso di corresponsabilita' tra piu' appuntati e carabinieri provvede il comandante di corpo del piu' elevato in grado o del piu' anziano. In caso di corresponsabilita' con militari di altre Forze armate si provvede ai sensi della lettera g).
1. TAR Bologna, sez. I, sentenza 2024-01-29, n. 202400063Provvedimento:Leggi di più...- competenza funzionale·
- diritti del militare·
- diritto di difesa·
- giudizio amministrativo·
- ne bis in idem·
- principio di ragionevole durata del processo·
- procedimento disciplinare·
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2. TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2023-06-13, n. 202300192Provvedimento:Leggi di più...- diritti di difesa·
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- irricevibilità del ricorso per tardività·
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- violazione art. 1029 D.P.R. 90/2015·
- violazione art. 1046 D.Lgs. 66/2010·
- violazione art. 1378 del Codice dell'ordinamento militare·
- violazione art. 1393 D.Lgs. 66/2010·
- violazione art. 21 bis L. 241/90·
- violazione art. 35 e 85 cod. proc. amm.·
- violazione art. 37 cod. proc. amm.·
- violazione art. 3 L. 241/1990·
- violazione art. 45 cod. proc. amm.·
- violazione art. 751 del Regolamento militare·
- violazione art. 861 e 867 D.Lgs. 66/2010
3. TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2024-07-23, n. 202400242Provvedimento:Leggi di più...- accertamenti preliminari disciplinari·
- eccesso di potere·
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- principio di autonomia del procedimento disciplinare·
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- sospensione dal servizio·
- sospensione precauzionale facoltativa·
- termini perentori·
- violazione art. 1041 D.P.R. n. 90/2012·
- violazione art. 1392 D.lgs. n. 66/2010·
- violazione art. 1393 D.lgs. n. 66/2010·
- violazione art. 916 D.lgs. n. 66/2010·
- violazione del diritto di difesa
4. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-02-20, n. 202403358Provvedimento:Leggi di più...- Codice dell'Ordinamento Militare·
- eccesso di potere·
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5. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-09-27, n. 202416757Provvedimento:Leggi di più...- art. 1377 cod. ord. mil.·
- art. 21-octies legge 241/1990·
- art. 712 cod. ord. mil.·
- art. 729 cod. ord. mil.·
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- sanzione disciplinare·
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