Articolo 898 del codice dell'ordinamento militare

Art. 898.Decadenza dal rapporto di impiego per incompatibilita' professionale 1.Il militare che non osserva le norme sulle incompatibilita' professionali e' diffidato su determinazione ministeriale a cessare immediatamente dalla situazione di incompatibilita'. 2.Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l'incompatibilita' cessi, il militare decade dall'impiego. 3.La circostanza che il militare ha obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare. 4.Il militare che decade dall'impiego, ai sensi del comma 2, e che conti almeno venti anni di servizio effettivo e' collocato nella riserva. Se il servizio e' inferiore a detto limite:
a)l'ufficiale e' collocato nel complemento o nella riserva di complemento, a seconda dell'eta'; b)il sottufficiale e' collocato nel complemento; c)il graduato e' collocato sempre nella riserva. 5.Gli ufficiali delle Forze armate, nei casi di decadenza dall'impiego, ai sensi del comma 2, sono trattenuti in servizio ((...)) fino all'assolvimento delle ferme ordinarie e speciali o dei particolari vincoli di permanenza in servizio disposti dal presente codice.
Entrata in vigore il 25 gennaio 2013
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