Articolo 266 del codice dell'ordinamento militare

Art. 266. Organi e uffici1.Il ((capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa)), nel presente capo denominato <<((capo
dell'Ufficio))>>, esercita le proprie funzioni alla diretta
dipendenza del Ministro della difesa.
2.Al Ministro della difesa compete la nomina del ((capo dell'Ufficio)) e la vigilanza su di esso, l'organizzazione ((dell'Ufficio)), e la decisione in caso di dissenso tra il ((capo dell'Ufficio)) e le altre amministrazioni con le quali questi debba prendere accordi per l'espletamento delle sue funzioni.
3.Le indennita' dovute al ((capo dell'Ufficio)) sono stabilite con il decreto di nomina.
4.Alle dipendenze del ((capo dell'Ufficio)) opera ((l'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa)).
Entrata in vigore il 22 aprile 2023

Sentenze1


  • 1. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-03-29, n. 202305403
    Provvedimento:
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    • annullamento di determinazione amministrativa·
    • art. 266 e 267 d.lgs. n. 66 del 2010·
    • art. 34 c.p.a.·
    • assorbimento dei motivi di censura·
    • cittadinanza italiana·
    • Codice dell'Ordinamento Militare·
    • competenza amministrativa·
    • delibata incompetenza amministrativa·
    • diritto amministrativo·
    • diritto internazionale·
    • interesse legittimo·
    • legittimazione ad agire·
    • Medaglia d'Oro al Valor Militare·
    • principio di economicità dell'azione amministrativa·
    • restituzione salma·
    • sostituzione nell'attività amministrativa·
    • tutela dei caduti in guerra
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