Articolo 266 del codice dell'ordinamento militare
Art. 266. Organi e uffici1.Il Commissario generale per le onoranze ai Caduti ((...)), nel presente capo denominato <>, esercita le proprie
funzioni alla diretta dipendenza del Ministro della difesa.
2.Al Ministro della difesa compete la nomina del Commissario e la vigilanza su di esso, l'organizzazione del Commissariato, e la decisione in caso di dissenso tra il Commissario e le altre amministrazioni con le quali questi debba prendere accordi per l'espletamento delle sue funzioni.
3.Le indennita' dovute al Commissario sono stabilite con il decreto di nomina.
4.Alle dipendenze del Commissario opera ((il Commissariato generale per le onoranze ai Caduti)).
funzioni alla diretta dipendenza del Ministro della difesa.
2.Al Ministro della difesa compete la nomina del Commissario e la vigilanza su di esso, l'organizzazione del Commissariato, e la decisione in caso di dissenso tra il Commissario e le altre amministrazioni con le quali questi debba prendere accordi per l'espletamento delle sue funzioni.
3.Le indennita' dovute al Commissario sono stabilite con il decreto di nomina.
4.Alle dipendenze del Commissario opera ((il Commissariato generale per le onoranze ai Caduti)).
Sentenze • 1
1. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-03-29, n. 202305403Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di determinazione amministrativa·
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- Medaglia d'Oro al Valor Militare·
- principio di economicità dell'azione amministrativa·
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- tutela dei caduti in guerra