Articolo 921 del codice dell'ordinamento militare

Art. 921. Ricostruzione di carriera e rimborso spese1.In caso di revoca della sospensione, ai sensi dell'articolo 918, comma 1, il militare ha diritto a tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.2.Dall'importo determinato ai sensi del comma 1 si deduce:
a)l'assegno alimentare corrisposto;b)ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito in dipendenza di prestazioni e attivita' svolte grazie alla sospensione dal servizio;c)il periodo di tempo corrispondente alla pena detentiva inflitta, nonche' all'interdizione temporanea dai pubblici uffici e alle altre pene accessorie che comunque incidono sul rapporto di servizio, ancorche' tali pene non sono state in concreto scontate, ovvero sono state dichiarate estinte;d)il periodo di tempo corrispondente alla pena inflitta a seguito di applicazione della pena su richiesta;e)il periodo di tempo corrispondente alla sanzione della sospensione disciplinare;f)nella sola ipotesi prevista dall'articolo 918, comma 1, lettera b), il periodo di tempo corrispondente alla detenzione sofferta a titolo di arresto, fermo, custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari, e ogni altra misura cautelare interdittiva, coercitiva o misura di prevenzione che ha reso impossibile la prestazione del servizio.3.Il militare prosciolto in sede disciplinare ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno documentate, sostenute a causa del procedimento medesimo; la domanda di rimborso deve essere proposta nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del proscioglimento.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010
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