Articolo 860 del codice dell'ordinamento militare

Art. 860. Rettifiche di anzianita'1.Nessuna rettifica di anzianita' per errata assegnazione di posto nel ruolo puo' disporsi d'ufficio oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento, tranne il caso di accoglimento in via amministrativa di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010
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