Articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1808. Indennita' di lungo servizio all'estero1.Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare destinato isolatamente a prestare servizio per un periodo superiore a sei mesi presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all'estero, ((...)) presso enti, comandi od organismi internazionali, ((ovvero per conto delle agenzie di cooperazione internazionale,)) dai quali non sono corrisposti stipendi o paghe, competono, oltre allo stipendio e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno:
a)un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione;
b)un'indennita' speciale eventualmente riconosciuta se l'assegno di lungo servizio all'estero non e' ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, in misura da fissarsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, sentita la commissione permanente di finanziamento di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
c)il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto con i mezzi usuali e piu' economici del bagaglio e per la spedizione di mobili e masserizie secondo le misure vigente per i dipendenti dello Stato, fatte salve le disposizioni dettate in sede di Unione europea.
2.L'assegno di lungo servizio e l'indennita' speciale hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilita' e disponibilita' ad orari disagevoli, nonche' in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 173)).
((2-bis.Il trattamento di cui al comma 1 e' sospeso in caso di particolari indennita' o contributi alle spese connesse alla missione direttamente corrisposti ai singoli dai predetti enti, comandi, organismi e agenzie. In tali situazioni si provvede a integrare quanto erogato dai predetti enti, comandi, organismi e agenzie fino a concorrenza di quanto effettivamente spettante al militare ai sensi del comma 1.))3.L'assegno di lungo servizio all'estero compete dal giorno successivo a quello di arrivo nella sede di servizio all'estero a quello di cessazione dalla destinazione.
4.Se la durata della destinazione all'estero e' superiore a un anno, il militare puo' trasferire la famiglia all'estero, con diritto al rimborso delle spese di viaggio per il coniuge e i figli conviventi e fiscalmente a carico e delle spese di trasporto di un bagaglio, per ogni persona, nella stessa quantita' prevista per il dipendente.
5.Per coloro che nella sede all'estero usufruiscono di alloggio a titolo gratuito, l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennita' speciale possono essere ridotti in misura non eccedente il quarto e non inferiore all'ottavo, se l'alloggio e' arredato, al dodicesimo, se l'alloggio non e' arredato. La misura della riduzione e', in ogni caso, stabilita con decreto del Ministro della difesa.
6.Il personale inviato in licenza ordinaria conserva l'assegno di lungo servizio all'estero in misura ridotta al 50 per cento per tutto il periodo della licenza spettante, anche se prima di averla ultimata riassume servizio in Italia o cessa dal servizio. Tuttavia, in caso di cumulo di licenze, l'assegno anzidetto non puo' essere conservato per periodi superiori a sessanta giorni per ufficiali, sottufficiali e graduati e a quaranta giorni per militari di truppa.
7.Ai militari di truppa che vengono a trascorrere la licenza ordinaria in Italia sono rimborsate le spese di viaggio riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni all'estero.
Il rimborso e' concesso, anche se la licenza e' frazionata in vari periodi, per una sola volta l'anno o, se la sede e' situata fuori d'Europa o del bacino del Mediterraneo, per una sola volta ogni due anni.
8.L'assegno di lungo servizio all'estero non e' dovuto durante le licenze straordinarie; in caso di assenza per infermita', esso e' corrisposto per intero per i primi quarantacinque giorni e non e' dovuto per il restante periodo.
9.Agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati, che per ragioni di servizio sono chiamati temporaneamente in Italia o vi sono trattenuti durante o allo scadere della licenza ordinaria, sono conservati, in relazione al periodo in cui prestano servizio in Italia, l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennita' speciale in misura intera per i primi dieci giorni, ridotti alla meta' per il periodo successivo, fino a un massimo di cinquanta giorni.
10.Ai militari di truppa nelle situazioni indicate al comma 9, l'assegno di lungo servizio e l'indennita' speciale sono conservati in misura intera per i soli primi dieci giorni. Per il periodo successivo, i militari di truppa sono aggregati, a tutti gli effetti, all'ente ove devono compiere il loro servizio.
11.Al personale militare che per ragioni di servizio venga chiamato temporaneamente in Italia, l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennita' speciale sono conservati anche durante i giorni strettamente indispensabili per il viaggio di andata e ritorno. Allo stesso personale sono rimborsate le spese di viaggio, riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni all'estero.12.Il personale di cui al comma 1, incaricato dal Ministero della difesa di missioni fuori della sede in cui presta servizio, sia nello Stato di residenza sia in altri Stati esteri, conserva l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennita' speciale e ha diritto:
a)al rimborso delle spese di viaggio, con relativa maggiorazione fissa per spese accessorie, riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni all'estero;
b)al trattamento di missioni all'estero spettante a coloro che, in qualita' di addetti a enti o uffici all'estero, godano di particolari assegni o indennita'.
((62))--------------AGGIORNAMENTO (62)
Il D.Lgs 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal D.Lgs 27 dicembre 2019, n. 172, ha disposto (con l'art. 44, comma 14-sexies) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2164 e 1808 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 si applicano anche agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria".
Entrata in vigore il 5 febbraio 2020
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