Articolo 758 del codice dell'ordinamento militare
Art. 758. Corsi di specializzazione per le esigenze dell'amministrazione1.Gli ufficiali medici in servizio permanente delle Forze armate che sono ammessi, previa domanda, su designazione e per le esigenze dell'amministrazione, ai corsi di specializzazione delle facolta' mediche universitarie devono conseguire il diploma di specializzazione entro i limiti di tempo previsti per il rispettivo corso legale, con possibilita' di fruire dell'eventuale sessione straordinaria dell'ultimo anno accademico.2.Il Ministro della difesa ha facolta' di concedere, su proposta della Direzione generale per il personale militare, all'ufficiale, che per motivi di salute o di forza maggiore non possa conseguire il diploma di specializzazione entro il termine di cui al comma 1, una proroga della durata di un anno accademico comprensivo dell'eventuale sessione straordinaria.
Sentenze • 4
1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-06-27, n. 202205302Provvedimento:Leggi di più...- art. 2 legge n. 476 del 1984·
- art. 758 d.lgs. n. 66 del 2010·
- art. 911 d.lgs. n. 66 del 2010·
- carenza di interesse·
- compensazione delle spese·
- congedo straordinario·
- dottorato di ricerca·
- improcedibilità del ricorso·
- ordinanza istruttoria·
- principio dispositivo·
- rinuncia allo stesso·
- sospensione del ricorso·
- valutazione delle prove
2. TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2021-08-11, n. 202105492Provvedimento:Leggi di più...- annullamento del diniego di congedo·
- art. 1506 COM·
- art. 40 comma 2 D.lgs. 368/1999·
- art. 6 comma 7 della legge 398/1989·
- art. 757 COM·
- aspettativa senza assegni·
- bilanciamento tra diritto allo studio e esigenze della pubblica amministrazione·
- congedo straordinario senza assegni·
- diritti dei militari·
- diritto allo studio·
- disparità di trattamento·
- eccesso di potere·
- formazione specialistica dei medici militari·
- motivazione del provvedimento·
- sospensione dell'efficacia del provvedimento·
- violazione di legge
3. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-03-17, n. 202102297Provvedimento:Leggi di più...- annullamento del provvedimento amministrativo·
- art. 113 del Regolamento dell'Accademia Militare·
- art. 25 del d.lgs. 30 dicembre 1997, n. 490·
- art. 2, comma 7, della convenzione·
- art. 758 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66·
- cessazione dal servizio permanente effettivo·
- collocamento nel ruolo delle armi·
- compensazione delle spese·
- conseguimento della laurea triennale·
- convenzione tra Accademia Militare e Università·
- equiparazione tra studenti militari e civili·
- proroga per il completamento degli studi·
- regolamento dell'Accademia Militare·
- sessioni di laurea·
- sospensione dello status di studente