Articolo 1349 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1349. Ordini militari1.Gli ordini devono, conformemente alle norme in vigore, attenere alla disciplina, riguardare le modalita' di svolgimento del servizio e non eccedere i compiti di istituto.2.Il militare al quale e' impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine e di informare al piu' presto i superiori.3.Agli ordini militari non si applicano i capi I, III e IV della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Nota all'art. 1349:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010
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