Articolo 651 bis del codice dell'ordinamento militare

Art. 651-bis.(Alimentazione ordinaria del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri)1.Gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente sono tratti, con il grado di sottotenente:
a)da coloro che hanno frequentato l'accademia militare e che hanno completato con esito favorevole il ciclo formativo previsto dal regolamento;
b)mediante concorso per titoli ed esami, dai luogotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza, che hanno riportato nell'ultimo quinquennio la qualifica finale non inferiore a «eccellente» e che non hanno superato il cinquantacinquesimo anno di eta';
c)mediante concorso per titoli ed esami, dai militari in servizio permanente dei ruoli ((degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri)) dell'Arma dei carabinieri, in possesso di laurea triennale a indirizzo giuridico definita con determinazione dirigenziale, che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «eccellente», che hanno almeno cinque anni di servizio e che non hanno superato il quarantesimo anno di eta'.
2.I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 lettere b) e c), sono:
a)nominati sottotenenti, secondo l'ordine di precedenza fissato dal comma 1, con anzianita' relativa stabilita in base all'ordine della rispettiva graduatoria di merito;
b)iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado provenienti dai corsi regolari dell'accademia militare nominati sottotenenti in servizio permanente nello stesso anno;
c)ammessi a frequentare un corso applicativo.
((3.I posti eventualmente rimasti scoperti in uno dei concorsi di cui al comma 1, lettere b) e c), possono essere devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei, ma non vincitori dell'altro concorso.))
Entrata in vigore il 2 novembre 2018
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