Articolo 392 del codice dell'ordinamento militare

Art. 392. Servizi requisibili1.E' requisibile qualsiasi servizio intellettuale o manuale.2.L'ordine di requisizione puo' riguardare:
a)l'opera di persone determinate;b)l'opera di tutti coloro che appartengono alle categorie indicate nell'ordine di requisizione.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010
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