Articolo 884 del codice dell'ordinamento militare
Art. 884. Aspettativa1.L'aspettativa e' la posizione di stato del militare temporaneamente esonerato dal servizio per una delle cause previste dal presente codice.
2.L'aspettativa puo' conseguire a:
a)stato di prigionia o di disperso, ai sensi dell'articolo 621; (7)
b)infermita' temporanee;
c)motivi privati;
d)riduzione dei quadri;
e)elezione in cariche politiche e amministrative;
f)prestazione di servizio all'estero del coniuge, dipendente - civile o militare - dello Stato;
g)ammissione a un dottorato di ricerca;
h)applicazione delle disposizioni di cui alla sezione III del capo IV del titolo III del presente libro;
i)applicazione dell'articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, nonche' del decreto interministeriale di cui all'articolo 930.
((i-bis) applicazione dell'articolo 26 della legge 4 novembre 2010, n. 183.))3.L'aspettativa per riduzione dei quadri riguarda esclusivamente gli ufficiali.
-------------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 22 febbraio 2011, n. 9, ha disposto (con l'art. 5, comma 1-bis) che "L'aspettativa di cui all'articolo 884, comma 2, lettera a), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' riconosciuta anche per eventi antecedenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 66 del 2010, verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1982".
2.L'aspettativa puo' conseguire a:
a)stato di prigionia o di disperso, ai sensi dell'articolo 621; (7)
b)infermita' temporanee;
c)motivi privati;
d)riduzione dei quadri;
e)elezione in cariche politiche e amministrative;
f)prestazione di servizio all'estero del coniuge, dipendente - civile o militare - dello Stato;
g)ammissione a un dottorato di ricerca;
h)applicazione delle disposizioni di cui alla sezione III del capo IV del titolo III del presente libro;
i)applicazione dell'articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, nonche' del decreto interministeriale di cui all'articolo 930.
((i-bis) applicazione dell'articolo 26 della legge 4 novembre 2010, n. 183.))3.L'aspettativa per riduzione dei quadri riguarda esclusivamente gli ufficiali.
-------------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 22 febbraio 2011, n. 9, ha disposto (con l'art. 5, comma 1-bis) che "L'aspettativa di cui all'articolo 884, comma 2, lettera a), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' riconosciuta anche per eventi antecedenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 66 del 2010, verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1982".
1. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-02-21, n. 202403413Provvedimento: Pubblicato il 21/02/2024 N. 03413/2024 REG.PROV.COLL. N. 05973/2019 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5973 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Marciano', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; …Leggi di più...- annullamento del transito al personale civile·
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2. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-12-04, n. 202318114Provvedimento: Pubblicato il 04/12/2023 N. 18114/2023 REG.PROV.COLL. N. 03646/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3646 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Terracciano e Vincenzo Barrasso, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, piazza San Bernardo, 101; contro Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in …Leggi di più...- bilanciamento degli interessi·
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3. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-08-11, n. 202313273Provvedimento: Pubblicato il 11/08/2023 N. 13273/2023 REG.PROV.COLL. N. 02221/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2221 del 2022, proposto da AL RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetta Lubrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del difensore in Roma, Via Flaminia, 79; contro Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, …Leggi di più...- art. 26 legge 4 novembre 2010, n. 183·
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