Articolo 707 del codice dell'ordinamento militare
Art. 707. Requisiti speciali1.Gli aspiranti agli arruolamenti volontari di cui all'articolo 706 devono possedere i seguenti requisiti:
((a) non aver superato il ventiquattresimo anno di eta', salvo quanto previsto dall'articolo 703 per i volontari in ferma prefissata));
b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
c) non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.
1-bis.Il titolo di studio richiesto per l'arruolamento nei gruppi sportivi di cui all'articolo 1524 e' il diploma di istruzione secondaria di primo grado.
((a) non aver superato il ventiquattresimo anno di eta', salvo quanto previsto dall'articolo 703 per i volontari in ferma prefissata));
b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
c) non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.
1-bis.Il titolo di studio richiesto per l'arruolamento nei gruppi sportivi di cui all'articolo 1524 e' il diploma di istruzione secondaria di primo grado.