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Articolo 79 del codice dell'ordinamento militare
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Articolo 79 del codice dell'ordinamento militare
Art. 79. Visite dei parlamentari1.Per le visite dei parlamentari negli stabilimenti militari di pena si applicano le speciali disposizioni previste dal titolo III del libro II.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010
Vedi fonte istituzionale
Sentenze
• 2
1. TAR Roma, sez. III, sentenza 2017-07-26, n. 201708959
Provvedimento:
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2. Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2015-12-11, n. 201503366
Provvedimento:
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