Articolo 951 del codice dell'ordinamento militare
Art. 951. Cause di cessazione dalla ferma1.L'appartenente al ruolo appuntati e carabinieri cessa dalla ferma volontaria o dal prolungamento della stessa, anche prima del termine stabilito, oltre che per le cause previste per il personale in servizio permanente, per motivi disciplinari e per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza.
2.Per il personale del ruolo ispettori in ferma valgono le norme sulla cessazione dalla ferma previste per i sottufficiali, di cui alla precedente sezione III.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
2.Per il personale del ruolo ispettori in ferma valgono le norme sulla cessazione dalla ferma previste per i sottufficiali, di cui alla precedente sezione III.
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1. CGARS, sez. I, sentenza 2024-07-23, n. 202400580Provvedimento:Leggi di più...- art. 1352, 1355 e 1357 del Codice Militare·
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2. TAR Bari, sez. I, sentenza 2024-04-26, n. 202400526Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento disciplinare·
- art. 951 e 1357 D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66·
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3. TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 2022-11-24, n. 202203327Provvedimento:Leggi di più...- apprezzamento discrezionale dell'amministrazione·
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4. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-03-29, n. 202203558Provvedimento:Leggi di più...- Art. 582 e 584 D.P.R. 90/2010·
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5. TAR Milano, sez. IV, sentenza 2021-05-13, n. 202101188Provvedimento:Leggi di più...- art. 1392 e 1393 del D.Lgs. n. 66/2010·
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