Articolo 2214 quinquies del codice dell'ordinamento militare

Art. 2214-quinquies.(( Transito dal ruolo speciale a esaurimento al ruolo normale dell'Arma dei carabinieri).))((1.In sede di prima applicazione, sino al 30 ottobre 2017, gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri, aventi anzianita' di spallina uguale o successiva al 1° gennaio 1994, che rivestono il grado da sottotenente a tenente colonnello incluso, in possesso di laurea magistrale o titolo equipollente stabilita con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sono ammessi al transito di cui all'articolo 2212-decies, secondo modalita' stabilite con determinazione ministeriale.
2.Gli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento transitati nel ruolo normale ai sensi del comma 1, sono iscritti nel ruolo normale secondo l'ordine del ruolo di provenienza, conservando l'anzianita' relativa pregressa.
3.Effettuate le iscrizioni in ruolo di cui al comma 2, l'anzianita' di grado assoluta degli ufficiali transitati, e' rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale, proveniente dai corsi regolari dell'accademia militare ovvero gia' transitato dal ruolo speciale al ruolo normale, avente il medesimo anno di decorrenza nel grado.
4.Agli ufficiali di cui al comma 1, gia' transitati nel ruolo speciale dal ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, si applicano le rideterminazioni di cui ai commi 2 e 3 nonche' quelle dei commi 2 e 3 dell'articolo 2212-duodecies.
5.Sino all'anno 2023 compreso, l'Amministrazione della difesa ha facolta' di bandire concorsi per titoli per il transito nel ruolo normale degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento, ad eccezione di quelli transitati nel ruolo speciale da altro ruolo degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, in possesso, alla data del 30 ottobre dell'anno in cui e' bandito il concorso, dei seguenti requisiti:
a)anzianita' di nomina a ufficiale in servizio permanente uguale o successiva al 1° gennaio 1994;
b)possesso di laurea magistrale o titolo equipollente stabilita con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
c)classificati «eccellente» negli ultimi tre anni.
6.Il numero massimo dei posti da mettere a concorso ai sensi del comma 5, non puo' eccedere, per ciascuna anzianita' di grado, la differenza esistente tra 88 unita' e il numero di ufficiali aventi le medesime anzianita' di grado all'esito dei transiti e dei trasferimenti di cui al comma 1 e all'articolo 2212-decies.
7.I vincitori dei concorsi di cui al comma 5 sono trasferiti nel ruolo normale secondo l'ordine del ruolo di provenienza, conservando tra loro le anzianita' di grado e relativa pregressa.
8.Per i trasferimenti nel ruolo normale di cui al comma 7:
a)l'anzianita' di grado assoluta degli ufficiali vincitori di concorso, e' rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale, proveniente dai corsi regolari dell'accademia militare ovvero gia' transitato dal ruolo speciale al ruolo normale, ovvero transitato dal ruolo speciale a esaurimento ai sensi del comma 1, avente il medesimo anno di decorrenza nel grado;
b)ai fini del posizionamento in ruolo, una volta effettuate le rideterminazioni di anzianita' di cui alla lettera a), l'ufficiale vincitore di concorso e' comunque collocato in posizione immediatamente successiva a quella conseguita dal parigrado, se presente in ruolo, transitato a norma del comma 7 dal ruolo speciale a esaurimento al ruolo normale, che lo precedeva nel medesimo ruolo.
9.Non possono partecipare ai concorsi di cui al comma 5:
a)per l'anno 2019, con procedura da bandire entro il 1° luglio 2018, gli ufficiali aventi anzianita' di nomina a sottotenente del ruolo speciale in servizio permanente effettivo uguale o antecedente al 31 dicembre 1994;
b)per l'anno 2020, con procedura da bandire entro il 1° luglio 2019, gli ufficiali aventi anzianita' di nomina a sottotenente del ruolo speciale in servizio permanente effettivo uguale o antecedente al 31 dicembre 1995;
c)per l'anno 2021, con procedura da bandire entro il 1° luglio 2020, gli ufficiali aventi anzianita' di nomina a sottotenente del ruolo speciale in servizio permanente effettivo uguale o antecedente al 31 dicembre 1996;
d)per l'anno 2022, con procedura da bandire entro il 1° luglio 2021, gli ufficiali aventi anzianita' di nomina a sottotenente del ruolo speciale in servizio permanente effettivo uguale o antecedente al 31 dicembre 1997;
e)per l'anno 2023 con procedura da bandire entro il 1° luglio 2022, gli ufficiali aventi anzianita' di nomina a sottotenente del ruolo speciale in servizio permanente effettivo uguale o antecedente al 31 dicembre 1998.))
Entrata in vigore il 22 giugno 2017
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