Articolo 1482 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1482. Disposizioni di esecuzione in materia di rappresentanza militare1.Le disposizioni del regolamento concernenti l'organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare nonche' il collegamento con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati delegati dalle rispettive associazioni, sono adottate dall'organo centrale a maggioranza assoluta dei componenti.

((88))---------------AGGIORNAMENTO (88)
La L. 28 aprile 2022, n. 46 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 16, comma 4, della presente legge sono abrogati gli articoli da 1476a 1482 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66".
Entrata in vigore il 17 maggio 2022

Sentenze1


  • 1. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2022-06-28, n. 202208814
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