Articolo 2197 del codice dell'ordinamento militare

Art. 2197.Regime transitorio del reclutamento nel ruolo marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare1.Al fine di favorire l'immissione in servizio permanente dei volontari in ferma, sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, fatti salvi i concorsi gia' banditi o in via di espletamento, il reclutamento nel ruolo marescialli avviene, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 679, in misura:
a)non superiore al 70% dei posti disponibili in organico, dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali; b)non inferiore al 30% dei posti disponibili in organico, dagli appartenenti al ruolo sergenti e al ruolo dei volontari, in servizio permanente. Tali posti devono essere destinati nel limite ((della meta')) agli appartenenti al ruolo dei sergenti che abbiano riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di <> o giudizio corrispondente, fermi restando i
requisiti previsti all'articolo 682, comma 5. I rimanenti posti sono devoluti ai volontari in servizio permanente con sette anni di servizio comunque prestato di cui almeno quattro in servizio permanente. 2.I posti di cui al comma 1, lettera a)rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla letterab)e viceversa. 2-bis.In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera b), nel limite della riserva di posti ivi stabilita, a partire dal 2017, in presenza di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate, al fine di sopperire alle eventuali carenze organiche dei ruoli dei marescialli e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con decreto del Ministro della difesa possono essere stabiliti:
a)limiti di eta' non superiori a 45 anni per la partecipazione alle procedure concorsuali; b)riserve di posti a favore di particolari categorie di personale militare in servizio permanente, con selezione tramite concorso per titoli ed esami; c)permanenza minima nel ruolo di provenienza, sino ad un massimo di 5 anni; d)diploma di istruzione secondaria di secondo grado, quale titolo di studio richiesto a tutti i partecipanti; e)durata dei corsi per l'immissione in ruolo. 2-ter.A partire dall'anno 2020 e sino all'anno 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in presenza di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate, al fine di sopperire alle carenze organiche dei ruoli dei marescialli e comunque in misura non superiore al 50 per cento delle vacanze complessive, oltre alle procedure concorsuali avviate ai sensi del comma 1 e nei limiti delle riserve di posti previste per il personale di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 nonche' delle risorse finanziarie disponibili, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, possono essere banditi concorsi per titoli ed esami riservati ai sergenti con i seguenti requisiti:
a)anzianita' nel ruolo di almeno 10 anni; b)possesso o conseguimento, entro l'anno scolastico in cui viene emesso il bando, di diploma di istruzione secondaria di secondo grado; c)eta' non superiore a 48 anni. 2-quater.Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo , comprese la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto. 3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 APRILE 2016, N. 91)).
Entrata in vigore il 27 gennaio 2018

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